Termini e condizioni generali
1. Applicabilità
Tutti i contratti di compravendita, di servizi e d’opera conclusi tra Blickle Rollen + Räder GmbH e il cliente, acquirente, mandante, committente (in prosieguo il “committente”) sono basati sui seguenti termini e condizioni di fornitura e di pagamento.
Le condizioni di acquisto o altri termini e condizioni generali del committente non trovano applicazione neanche quando non abbiamo specificamente obiettato al contenuto. Eventuali clausole che modificano o integrano i presenti termini e condizioni di fornitura e di pagamento, clausole accessorie o condizioni del committente sono valide unicamente previa nostra conferma scritta. Agenti e rappresentanti di commercio non possono rilasciare né accettare dichiarazioni in nostra vece.
2. Offerta, stipula di un contratto
Le nostre offerte sono soggette a modifiche e valgono solo per consegna/ricevimento immediato. Tutte le offerte da noi redatte e la relativa documentazione restano di nostra proprietà intellettuale e non possono essere riprodotte, né rese accessibili a terzi. La documentazione dell‘offerta non rappresenta in alcun modo una garanzia di qualità o di inalterabilità dei nostri servizi. Un contratto si ritiene concluso solo con la nostra conferma d’ordine scritta o con l’invio della merce. L’efficacia di integrazioni e modifiche o intese verbali accessorie richiede la nostra conferma scritta. Allo stesso modo, gli oneri sull’assicurazione di determinate caratteristiche richiedono la conferma scritta.
3. Merce resa dal cliente a causa di un “ordine errato”
La restituzione di una fornitura a causa di un “ordine errato” del committente richiede la nostra preventiva approvazione scritta. La cancellazione di contratti per merci modificate o personalizzate è esclusa. Una volta approvato un reso, il cliente è tenuto a rispedire le relative merci entro dieci (10) giorni lavorativi a proprie spese e a proprio rischio. Il presupposto per il ritiro di tali merci è che queste non siano state usate e siano restituite nella confezione originale, in condizioni atte alla rivendita e pervengano entro 30 giorni dalla data di consegna. Qualora le merci restituite di comune accordo soddisfino i suddetti presupposti e non sia convenuto niente di diverso, dopo l’arrivo della merce il cliente riceverà un accredito per l’importo corrispondente. Non si erogano pagamenti in contanti. Salvo diverso accordo, per il nuovo stoccaggio e la gestione dei resi ci riserviamo il diritto di richiedere un corrispettivo pari al 5% del prezzo di vendita della merce restituita e a compensarlo (con la nota di credito). Se la consegna è avvenuta “franco domicilio”, saremo altresì autorizzati a scalare (tramite nota di credito) i costi che ne siano derivati.
4. Specifiche
Le indicazioni contenute in stampati, prospetti, circolari, annunci, listini prezzi, cataloghi e simili e contenute sul sito www.blickle-raeder.ch circa dimensioni, peso, prestazione, portata ecc. sono approssimative e non vincolanti; esse sono approssimative e non vincolanti; esse sono soggette a modifiche tecniche. Non sussiste un obbligo di fornire informazioni su eventuali modifiche. Indicazioni di questo tipo sono vincolanti solo laddove nel contratto o nella conferma dell’ordine vi sia fatto esplicito riferimento. In linea di principio il committente deve accertare tramite la propria ispezione che la merce sia idonea allo scopo per il quale intende utilizzarla. Tutta la documentazione inviata ha come unico obiettivo l‘orientamento del committente e non può essere inoltrata a terzi.
5. Prezzi, pagamento, compensazione, trattenuta
Tutti i prezzi sono da intendersi franco 3421 Lyssach (Incoterm EXW), IVA e dazi non pagati. Sono calcolati in aggiunta imballaggio, trasporto, spese postali e assicurazione del valore. Eventuali maggiorazioni dovute a consegne parziali o spedizioni veloci sono a carico del committente. L’imballaggio è scelto in conformità agli scopi previsti e non viene ritirato. Nel caso di rapporti continuativi, ci riserviamo di apportare modifiche ai prezzi e di aumentarli ove aumentino singoli costi, in particolare a causa di accordi salariali e variazioni dei costi di materiali o energetici. Procederemo in modo analogo in caso di riduzione dei costi. In questi casi il prezzo viene modificato sulla base dei fattori di costo variati. Se il prezzo varia in misura superiore al 5%, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto. Salvo diverso accordo, l’accredito degli importi per le merci fornite deve avvenire entro 10 giorni con il 2% di sconto o entro 30 giorni per l’intero importo. Alla scadenza di questo periodo, il committente sarà ritenuto inadempiente senza ulteriore avviso. È nostra facoltà far pervenire la fattura al committente per via elettronica, ad es. via e-mail. Se il committente è debitore di più pagamenti contemporaneamente, verrà estinto dapprima il debito esigibile, e tra più debiti esigibili quello meno recente, salvo che il committente non abbia stabilito disposizioni circa l’estinzione.
Il committente non potrà né trattenere pagamenti alla luce di contropretese non basate sul presente rapporto contrattuale, né compensare eventuali crediti da noi contestati o non ancora accertati e passati in giudicato. Il ritardo nel pagamento o eventuali circostanze che mettano in dubbio l’affidabilità creditizia del committente comportano l’immediata esigibilità di tutti i nostri crediti. In questi casi ci riserviamo inoltre il diritto di concedere le nostre forniture solo con pagamento alla consegna o pagamento anticipato o fideiussione e di recedere dal contratto dopo un‘adeguata proroga chiedendo il risarcimento dei danni.
6. Differenza di quantità per soluzioni personalizzate
In caso di design speciali (produzione specifica del cliente) o di colori speciali, sono consentiti scostamenti fino al +/- 10% della quantità totale di fornitura con un corrispondente adeguamento del prezzo di acquisto totale. Sono consentite sfumature di colore di minore entità. Nel caso di parti fornite a disegno o in base al progetto del committente, la nostra garanzia si limita all’esecuzione conforme alla documentazione.
7. Termine di consegna, forza maggiore
Il calcolo dei termini di consegna inizia al ricevimento di tutte le indicazioni e della documentazione che il committente è tenuto a fornire e di eventuali pagamenti (anticipi) pattuiti al riguardo. Eventuali modifiche degli ordini comportano – se non diversamente convenuto – un congruo adeguamento del termine di consegna. Ove la puntuale prestazione dei servizi da parte nostra fosse impedita a causa di eventi imprevedibili o accidentali, inevitabili pur con ogni ragionevole sforzo (forza maggiore, come ad es. interruzioni dell’attività di cui non siamo responsabili, deficit di materie prime o di energia, difficoltà di approvvigionamento, incendi, inondazioni, eventi bellici, epidemie, catastrofi naturali), le tempistiche si allungheranno di conseguenza. Occorrerà quindi concordare nuove scadenze. I termini di consegna saranno inoltre sospesi finché il committente non abbia ottemperato ai suoi obblighi di pagamento.
8. Trasferimento del rischio
Il rischio di perdita accidentale è trasferito al committente al più tardi, e a prescindere da eventuali difetti di fabbricazione, non appena l’oggetto lascia la nostra sede di 3421 Lyssach (Incoterm EXW).
Quanto detto si applica anche quando il trasporto avviene con i nostri mezzi. Se la spedizione subisce un ritardo per circostanze non imputabili a noi (incluso un ritardo nel pagamento (anticipo) del committente, il rischio è trasferito al committente dal giorno in cui la merce è pronta per la spedizione.
9. Obbligo di ispezione e di segnalazione
Il committente è tenuto ad ispezionare tempestivamente i nostri prodotti e servizi e a segnalarci per iscritto con un esame adeguatamente dettagliato eventuali difetti visibili entro un massimo di 7 giorni lavorativi dal ricevimento o dalla disponibilità presso il luogo di destinazione. Eventuali difetti occulti scoperti in seguito devono essere segnalati per iscritto entro un massimo di 7 giorni lavorativi.
Qualora la comunicazione di eventuali reclami o segnalazioni di difetti non avvenga entro i termini stabiliti, fornitura e servizio si intendono approvati.
10. Garanzia
La garanzia è valida 24 mesi. Se la fornitura/prestazione risulta difettosa, il committente ha diritto a nostra discrezione ad una riparazione o ad una fornitura sostitutiva.
Ci riserviamo il diritto di rifiutare la riparazione o la fornitura sostitutiva se questa comportasse costi sproporzionati. Ove non fosse possibile eliminare il difetto con una seconda riparazione, il committente ha il diritto di recedere dal contratto o pretendere la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni. Il recesso è escluso in caso di difetti lievi.
Il committente sostiene tutte le spese aggiuntive derivanti dall’aver trasferito la merce da noi fornita in un luogo diverso da quello convenuto.
11. Responsabilità
La nostra responsabilità è illimitata in caso di lesioni colpose alla vita, all’incolumità fisica o alla salute.
Inoltre rispondiamo di dolo e negligenza grave. Nella misura in cui non siamo colpevoli di dolo, né sia presente alcun danno colposo alla vita, all’incolumità fisica o alla salute, la responsabilità è comunque limitata al danno prevedibile tipico del contratto.
Rispondiamo inoltre in caso di violazione colposa di quegli obblighi il cui adempimento sia un presupposto per l’esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il committente fa e può regolarmente fare affidamento. Nella misura in cui non siamo colpevoli di dolo, né sia presente alcun danno colposo alla vita, all’incolumità fisica o alla salute, la responsabilità è comunque limitata al danno prevedibile tipico del contratto. Rispondiamo inoltre in caso di occultamento fraudolento di un difetto o di assunzione di una garanzia. In quest’ultimo caso la portata della responsabilità è determinata in base alla dichiarazione di garanzia. Rispondiamo anche in casi di responsabilità giuridiche vincolanti, ad esempio in base alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti.
Per il resto, a prescindere dalla base giuridica, la nostra responsabilità è esclusa salvo altrimenti disposto nelle presenti condizioni.
Nella misura in cui la nostra responsabilità sia esclusa o limitata ai sensi delle precedenti disposizioni, ciò varrà anche per la responsabilità personale dei nostri organi, rappresentanti legali, impiegati, collaboratori e ausiliari.
12. Riserva di proprietà
Ci riserviamo la proprietà delle merci fornite (“merce soggetta a riserva di proprietà”) fino al pagamento del prezzo d‘acquisto integrale. Nel caso di una relazione commerciale continuativa, la proprietà passa al committente solo quando abbia corrisposto tutti gli importi da lui dovuti derivanti da tale relazione commerciale. Le eventuali trasformazioni saranno onere del committente che le svolgerà per nostro conto. Se la merce soggetta a riserva di proprietà è trasformata con altri oggetti che non appartengono al committente, acquisiremo la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore della merce soggetta a riserva di proprietà (importo della fattura) rispetto agli altri oggetti trasformati al momento della trasformazione. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene combinata o mescolata in modo inseparabile con altri oggetti che non ci appartengono, acquisiremo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore della merce soggetta a riserva di proprietà (importo finale della fattura, IVA inclusa) rispetto agli altri oggetti combinati o mescolati al momento della combinazione o della mescolanza. Se l’unione o la mescolanza avviene in modo tale che una cosa del committente sia da considerarsi oggetto principale, resterà inteso che il committente trasferisce a noi la comproprietà della nuova cosa proporzionalmente al valore della merce soggetta a riserva di proprietà (importo della fattura) rispetto agli altri oggetti uniti o mescolati al momento dell’unione o della mescolanza. Accettiamo il trasferimento di proprietà.
Il committente può vendere la merce soggetta a riserva di proprietà nelle regolari transazioni commerciali. Non potrà tuttavia disporre altrimenti di tale merce.
Il committente opera nei nostri confronti una cessione anticipata dei crediti che gli spettano per la rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà, sia essa trasformata, unita, mescolata o meno, per un ammontare pari all’importo della fattura della merce soggetta a riserva di proprietà.
Il committente è autorizzato in modo revocabile a riscuotere i crediti ceduti. Il nostro diritto alla riscossione dei crediti rimane impregiudicato. Non riscuoteremo noi stessi i crediti e non revocheremo la facoltà di riscossione finché il committente avrà assolto ai propri obblighi di pagamento e non sarà in mora. Per motivi giustificati, il cliente è tenuto a notificare la cessione ai suoi debitori e a fornirci le informazioni e i documenti necessari per far valere i nostri diritti.
Qualora terzi avessero già provveduto ad accedere alla merce soggetta a riserva di proprietà o ai crediti ceduti, il committente dovrà fornire tempestivamente segnalazione in merito. Qualora il terzo non sia nella posizione di rimborsare le spese giudiziarie o extragiudiziali da noi sostenute di un’azione per la tutela della nostra proprietà, il committente risponderà della perdita da noi subita.
13. Riservatezza
Il committente si impegna a trattare in maniera riservata tutti i dettagli commerciali e tecnici non di pubblico dominio che gli siano stati rivelati nell’ambito della relazione commerciale, direttamente o indirettamente da noi o da un’impresa a noi collegata, e a non trasmettere queste informazioni a terzi, né a renderle accessibili a terzi sotto altra forma, e ad adottare tutte le ragionevoli precauzioni per evitare l’accesso di terzi a queste informazioni. Il committente garantisce che le imprese a lui collegate che ricevano informazioni nell’ambito o in connessione con questa relazione commerciale si atterranno a loro volta all’obbligo di riservatezza. I collaboratori non sono considerati terzi ai sensi della suddetta disposizione, a condizione che gli obblighi corrispondenti a questa clausola siano stati concordati con loro.
È lecito trasmettere informazioni a società affiliate e a terzi legati da vincolo contrattuale nel contesto della relazione commerciale, purché e nella misura in cui sia richiesto nell’ambito di tale relazione, a condizione che il destinatario non sia un nostro concorrente e che ciò sia consentito dalla legge. Il committente è tenuto a garantire che gli obblighi di riservatezza corrispondenti a questa clausola siano stati concordati con il destinatario prima della trasmissione delle informazioni e che tali obblighi siano rispettati dal destinatario. Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola non si applicano se e nella misura in cui qualsiasi informazione sia o diventi di pubblico dominio senza violazione di questi obblighi o sia stata ottenuta legalmente da una terza parte o fosse già nota all‘acquirente o debba essere divulgata a causa di disposizioni o ordini giudiziari, ufficiali o statutari obbligatori; l‘ambito della divulgazione deve essere mantenuto entro il minimo limite possibile e il committente è tenuto a informarcene per iscritto prima della divulgazione prevista (per quanto ragionevole) o qualora sia stata da lui sviluppata in maniera indipendente senza uso o riferimento alle nostre informazioni. Se il committente invocherà una o più delle succitate eccezioni, sarà tenuto a dimostrare i fatti sui quali essa si fonda. Salvo diverso accordo, gli obblighi di riservatezza del committente ai sensi della presente clausola restano in vigore per tre anni dopo la conclusione dell’ultima relazione commerciale; lo stesso dicasi qualora non si realizzi un contratto di fornitura.
14. Disposizioni finali
Se singole disposizioni o parti di esse sono o diventano nulle, rimangono valide le restanti intese.
Per entrambe le parti si considera luogo di adempimento la sede di 3421 Lyssach, Svizzera.
Il foro competente è il tribunale di Lyssach. Siamo comunque autorizzati a citare il committente in giudizio nel suo foro generale di competenza. -
Si applica il diritto vigente in Svizzera ad esclusione delle disposizioni di diritto privato internazionale. Le disposizioni della normativa sul commercio delle Nazioni Unite non sono applicabili.
Versione aprile 2024
Blickle Räder+Rollen GmbH
Kernenriedstrasse 1 · 3421 Lyssach · Svizzera